PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi all'occupazione
e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme di imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzia per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente su tutto il territorio nazionale. Essi inoltre hanno diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella

 

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progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.

Art. 3.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento all'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammessi ai benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, relativi agli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

 

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Art. 5.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).

      1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma

      «I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi alla data del licenziamento, a un aumento dell'organico del personale».

Art. 6.
(Disciplina dei licenziamenti individuali).

      1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore a quarantacinque anni».

Art. 7.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo».

 

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Art. 8.
(Contratti di formazione e lavoro).

      1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 9.
(Abolizione dei limiti di età
per l'accesso al mercato del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

 

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Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.